Annullamento giurisdizionale della decisione di congruità dell’offerta
Published 05 Giugno 2015 08:04
Fermi i limiti del sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia dell’offerta, nei casi di palese incongruenza dell’offerta stessa il TAR annulla il sindacato di congruità compiuto dalla Stazione appaltante.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste con la sentenza n. 28 del 2015 è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla correttezza della valutazione di complessiva congruità dell’offerta della prima classificata in una gara d’appalto: in particolare, la seconda classificata si è doluta, con il suo unico motivo di ricorso, della manifesta illogicità della valutazione di congruità dell'offerta dell’aggiudicataria in quanto derivata da un errore di fatto per omessa constatazione della mancata considerazione in essa del maggior costo delle ore di lavoro notturno di rilevanza tale, per la ricorrente, da rendere l'offerta stessa non sostenibile e nel complesso anomala.
I Giudici giuliani, dopo avere ricordato i principi fermi in materia di controllo giurisdizionale sull’anomalia dell’offerta – tra cui quelli che “la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo "parcellizzato" sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è accertare l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso, e non delle sue singole componenti” – sono passati ad esaminare il caso concreto, rilevando che in quello specifico appalto un terzo del servizio era da svolgersi in orario notturno, orario per il quale è prevista per legge una maggiorazione del 20% rispetto al costo orario diurno.
Preso atto, dunque, di un tanto, il T.A.R. ha dovuto constatare che l’aggiudicataria nella propria offerta aveva mancato di considerare tale maggiorazione per il lavoro notturno, e che anche la voce ‘altre spese’ non era sufficientemente capiente per contenere il costo derivante da tale maggiorazione. Il T.A.R. ha, quindi, concluso che l’offerta della aggiudicataria era palesemente anomala per la rilevante discrasia tra l’offerta e le spese necessarie per lo svolgimento del servizio ed ha di conseguenza annullato il provvedimento di valutazione di congruità di detta offerta e la aggiudicazione a detta concorrente della gara d’appalto.
Detta sentenza del T.A.R. giuliano, fatta immediatamente oggetto di appello da parte della prima classificata, è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2754 del 2015. Il Supremo Organo, dopo aver fatto proprie le motivazioni già poste a base della sentenza di primo grado, ha altresì aggiunto che la appellante non ha validamente addotto di poter coprire i maggiori costi per il lavoro notturno facendo ricorso all’utile, già di suo esiguo. Detta difesa è stata interpretata quale una “ammissione della incongruità dell’offerta perché non si può ritenere come logica giustificazione di una offerta la riduzione di un utile di impresa già di suo esiguo”.