Termine massimo di conclusione del procedimento sanzionatorio dell’ANAC
Published 11 Giugno 2015 10:34
Il provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ha natura sanzionatoria e il procedimento posto in essere dall’ANAC per la sua adozione deve concludersi tempestivamente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma con la sentenza n. 8126 del 2015 è stato chiamato a pronunciarsi in relazione alla legittimità di un provvedimento emanato dall’ANAC di iscrizione nel Casellario informatico di una società per una falsa dichiarazione da essa resa in una gara d’appalto.
Tra i diversi motivi di ricorso la ricorrente ha profilato l’illegittimità di detto provvedimento di iscrizione in quanto emanato in violazione dell’art. 6 del “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità di cui all’art. 8 comma 4 del Codice” approvato il 21 ottobre 2010 prevedente un termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento e l’adozione del provvedimento finale, “salvo eventuali sospensioni dovute a particolari esigenze istruttorie” non superiori a 120 giorni. Nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio era stato emanato 510 giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, oltre il termine massimo di 300 giorni (180 + 120) previsto dall’art. 6 del Regolamento sopra citato.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso sul rilievo che, sebben vero che nel Regolamento non è previsto che il termine massimo di conclusione del procedimento sanzionatorio abbia natura perentoria, allorquando l’ANAC nel 2014 ha adottato il nuovo Regolamento disciplinante il procedimento sanzionatorio ha espressamente richiamato nelle premesse l’articolo 8 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, affermante l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio del procedimento sia in quella di sua conclusione. Di talchè il T.A.R., ritenendo il provvedimento sanzionatorio in esame adottato in violazione di quanto prescritto dalla normativa primaria dell’art. 8 citato, lo ha annullato. Il T.A.R. ha precisato che “tale approccio (ossia la natura cogente dell’indicazione contenuta nell’art. 8 comma 4 del D.Lgs. 163 del 2006) non risponde solo ad una logica formalistica, ma assume contorni di carattere sostanziale in quanto la conclusione di un procedimento sanzionatorio a distanza di anni dallo svolgimento dei fatti rischierebbe di ledere il diritto di difesa dell’incolpato, atteso che renderebbe più difficoltosa la ricostruzione della vicenda con l’ausilio di tutti i soggetti coinvolti, ma anche perché lederebbe il principio di certezza della sanzione e di affidamento”.