Morte di uno dei coniugi in pendenza di giudizio sulla domanda di addebito della separazione
Published 17 Maggio 2017 16:02
La morte di uno dei due coniugi intervenuta una volta passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione, ma in pendenza di decisione sull’addebito della stessa, comporta la cessazione della materia del contendere.
La Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 478/14 si è pronunciata in merito all’appello proposto dagli eredi di un coniuge avverso la sentenza di primo grado che in seguito all’evento morte aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere del giudizio pendente per l’addebito della separazione all’altro coniuge, nonostante che la pronuncia sulla separazione fosse già passata in giudicato.
In particolare, in grado d’appello gli eredi testamentari universali adducevano di essere legittimati a richiedere la prosecuzione del giudizio essendo passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione dei coniugi ma essendo ancora sub iudice alla data del decesso la domanda di addebito. La decisione sull’addebito avrebbe, infatti, comportato la caducazione dei diritti successori del coniuge superstite.
La Corte d’appello, dopo aver confermato la natura autonoma della pronuncia di addebito rispetto alla pronuncia sulla separazione (Cass. S.U. n. 15279/2001), ha aggiunto che dalla autonomia della domanda di addebito non può discendere automaticamente anche la sua trasmissibilità agli eredi. La Corte ha, infatti, evidenziato che la domanda di addebito ha natura personalissima “rimanendo imprescindibilmente legata alla parte che ha personalmente vissuto i fatti costitutivi della domanda di addebito, con ciò rendendo inammissibile una successione nel processo in relazione a tale profilo”: sulla base di tali rilievi, dunque, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione degli eredi alla prosecuzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Della questione è stata investita anche la Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 11492 del 21 novembre 2016, ha confermato la statuizione della Corte d’appello, ribadendo che solo un giudicato sull’addebito della separazione già presente alla data di apertura della successione può comportare la perdita dei diritti successori da parte del coniuge superstite.