Domanda di accesso integrale al progetto tecnico dell’aggiudicataria
Published 10 Febbraio 2015 15:31
Viene negato l’accesso alla copia integrale del progetto tecnico dell’aggiudicataria in assenza della comprova da parte dell’istante del superamento della prova di resistenza in relazione ai profili del progetto tecnico dichiarati in sede di gara coperti da segretezza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano con l’ordinanza n. 407 del 2015 è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da una ditta terza classificata in gara al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di accedere al progetto tecnico integrale dell’aggiudicataria ed in particolare di prendere visione delle parti di detto progetto fin lì mantenute oscurate da parte della Stazione appaltante su espressa richiesta dell’aggiudicataria stessa.
Il T.A.R. - preso atto della presentazione da parte dell’aggiudicataria in sede di gara di una dichiarazione indicante le ragioni dell’esigenza di riservatezza - per contemperare da un lato l’esigenza dell’aggiudicataria di mantenere segrete alcune parti del progetto per ragioni industriali e commerciali e d’altro lato la previsione dell’art. 13 D. Lgs. 163/2006 che consente la prevalenza del diritto all’accesso sulla esigenza di tutela del know how se motivato dalla necessità di difesa in giudizio dei propri interessi, ha concesso alla ricorrente di accedere solo ad una limitata parte del progetto ritenendo che in relazione ad essa non vi fossero ragioni di riservatezza, mentre ha respinto il ricorso in relazione a tutte le altre parti sul rilievo che la ricorrente non ha dimostrato il superamento della prova di resistenza e non ha neppure comprovato le esigenze di tutela giurisdizionale connesse a quelle parti del progetto.