Tardività dell’impugnazione della delibera di indizione della procedura negoziata
Published 04 Giugno 2017 09:06
Il termine per l’impugnazione della delibera di indizione di una procedura negoziata decorre dalla pubblicazione di detta delibera sul sito dell’Amministrazione trasparente della Stazione appaltante ovvero dal momento in cui il concorrente ne percepisce la lesività.
Il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 5840 del 2017 si è pronunciato sulla domanda avanzata da una società la quale si è doluta del fatto che la Stazione appaltante, anziché procedere con una rinnovazione ovvero con una proroga del servizio, avesse indetto una procedura negoziata per la individuazione del nuovo aggiudicatario in assenza dei presupposti previsti dalla legge per fare ricorso a tale procedura ristretta.
Il T.A.R. ha rilevato come la censura appuntata alla scelta di indire la procedura negoziata sia stata formulata tardivamente, ossia oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito dell’Amministrazione ed in ogni caso oltre il termine di 30 giorni dal giorno in cui il concorrente ha dato mostra di essere a conoscenza di detta decisione, avendo manifestato il proprio interesse a partecipare a suddetta procedura. Il TAR ha, altresì, evidenziato che la manifestazione di interesse alla procedura negoziata ha di fatto costituito acquiescenza alla decisione dell’Amministrazione.