Esame prioritario del ricorso incidentale ‘paralizzante’
Published 10 Giugno 2014 15:00
Se la ricorrente principale avanza censure dirette a minare l’intera procedura di gara, mentre la ricorrente incidentale contesta l’ammissione alla gara d’appalto della ricorrente principale, il ricorso incidentale va esaminato prioritariamente
Il T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 921 del 2014 si è pronunciato in merito ad una gara d’appalto alla quale avevano partecipato due imprese concorrenti, delle quali la seconda classificata aveva presentato ricorso finalizzato a vedere travolta l’intera procedura di gara e, a sua volta, l’aggiudicataria prima classificata aveva proposto ricorso incidentale deducendo la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente principale conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione ex art. 38 da parte di soggetti tenuti a renderla.
Il Giudice Amministrativo, richiamati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9/2014, preso atto che i due ricorsi non vertevano su “questioni omogenee, attinenti a profili preliminari preordinati e quindi meritevoli di valutazione contestuale” (in quanto, per l’appunto, il ricorso principale impingeva sulla ritualità dell’intera procedura, mentre quello incidentale sulla legittimazione ad agire della ricorrente) ha ritenuto di dover esaminare prioritariamente il ricorso incidentale ‘paralizzante’.
Dalla presa atto della fondatezza dei motivi di ricorso incidentale con i quali era stata contestata la mancata produzione della dichiarazione ex art. 38 del socio di maggioranza della ricorrente principale (trattandosi di società con meno di quattro soci), nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Tecnico di una sua cessata nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il T.A.R. ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile quello principale.