Impugnazione di nuovi atti della medesima gara con motivi aggiunti
Published 15 Luglio 2014 14:49
Non è inammissibile l’appello qualora non è stato fatto oggetto di impugnazione con motivi aggiunti il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara avvenuto in ottemperanza alla sentenza del T.A.R.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3630 del 2014 si è pronunciato in merito ad una gara d’appalto nella quale la Stazione appaltante, in ottemperanza alla sentenza del Giudice di prime cure che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla gara per anomalia della sua offerta della prima classificata, aveva aggiudicato la gara alla stessa prima classificata anche se nel frattempo la seconda classificata aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
La aggiudicataria, dunque, ha sollevato in grado d’appello l’eccezione di inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse per non essere stato fatto oggetto di impugnazione con motivi aggiunti il nuovo provvedimento di aggiudicazione nelle more intervenuto.
Il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, esaminata prioritariamente tale eccezione di inammissibilità, l’ha disattesa sul rilievo che “l’aggiudicazione disposta a seguito della decisione del TAR costituisce l’inevitabile conseguenza della sentenza stessa”, fatta oggetto di impugnazione, laddove invece l’interesse dell’appellante era quello di vedere confermato il provvedimento di esclusione della prima classificata, annullato in primo grado, vedendo in tal modo travolta l’aggiudicazione che ne è derivata. E, dunque, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’eventuale accoglimento dell’appello avrebbe ineluttabilmente fatto venir meno il presupposto stesso dell’aggiudicazione disposta in ossequio alla medesima.