Limiti al sindacato giurisdizionale su valutazioni tecnico discrezionali della Commissione di gara
Published 31 Marzo 2014 16:41
Il Giudice Amministrativo non può sovrapporre il proprio sindacato a quello tecnico discrezionale della Commissione, salvo che dette valutazioni paiano viziate per irragionevolezza e/o illogicità e/o per palese travisamento dei fatti
Il T.A.R. F.V.G. con la sentenza n. 65 del 2014 si è pronunciato sul ricorso promosso dalla ditta seconda classificata in una gara d’appalto indetta per l’affidamento del servizio di gestione di un nido d’infanzia.
In particolare, il ricorrente, contestando la correttezza dei punteggi attribuiti alla ditta aggiudicataria dell’appalto, si è avanzato ad invocare il controllo giurisdizionale su detti punteggi.
Il T.A.R. nella sopra citata sentenza – dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale pacifico per cui le valutazioni tecniche della Commissione di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità e come tali sono suscettibili di sindacato giurisdizionale soltanto per manifesta illogicità o per palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro – ha dichiarato inammissibile il ricorso, avendo rilevato che nel caso di specie la Commissione aveva fatto buon uso della discrezionalità valutativa che le competeva, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla lex specialis di gara.