Ai fini della tempestività di una insinuazione al passivo rileva anche il dato notorio
Published 25 Febbraio 2014 17:36
La diffusione mass-mediatica di una procedura concorsuale è idonea a far decorrere il termine perentorio per l’insinuazione al passivo anche in difetto della comunicazione di cui all’art. 92 L.F.
Il Tribunale di Udine è stato chiamato a pronunciarsi su una opposizione ad uno stato passivo promossa da una pubblica amministrazione la cui istanza di ammissione era stata dichiarata inammissibile per tardività essendo stata presentata oltre il termine massimo di 18 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo stesso.
L’opponente in particolare si è doluta del fatto che il termine di cui all’art. 92 L.F. sia stato ritenuto perentorio nonostante che il Commissario giudiziale avesse omesso di inviarle la comunicazione della possibilità di insinuarsi al passivo ex art. 92 L.F.
Il Tribunale, con il decreto n. 5527/13 reso in data 27 novembre 2013, ha respinto l’opposizione sul rilievo che, nonostante la mancanza della comunicazione di cui all’art. 92 L.F., l’apertura della procedura concorsuale aveva assunto nell’ambito territoriale di interesse il carattere della notorietà, grazie alle numorose comunicazioni mass-mediatiche.
Lo stesso Tribunale ha altresì precisato che la notorietà del fatto, quale presupposto per la dimostrazione della sua conoscenza da parte di determinati soggetti, vale anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali non vi è ragione per invocare un trattamento differenziato.