Avvalimento di un requisito di carattere economico finanziario
Published 22 Aprile 2013 16:07
Per la dimostrazione del requisito del fatturato specifico in servizi analoghi è possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento tramite una presa d’impegno seria da parte della ditta ausiliaria
Il T.A.R. F.V.G. con la sentenza n. 242 del 2013 si è pronunciato sul ricorso promosso dalla ditta seconda classificata nella gara indetta dal Dipartimento Servizi Condivisi per l’affidamento del servizio integrato di pulizie e sanificazione per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia.
In particolare, il ricorrente contestava la validità del contratto di avvalimento prodotto dalla prima classificata onde dimostrare il possesso del requisito del fatturato specifico per servizi analoghi nella misura in cui esso sarebbe stato un mero conferimento ‘sulla carta’, senza che la ditta ausiliaria partecipasse pro quota all’appalto e senza che fosse specificato quali fossero le specifiche risorse messe a disposizione dell’ausiliata.
Il Tribunale giuliano, nel respingere il ricorso, ha confermato la piena legittimità del contratto di avvalimento nel comprovare il possesso del fatturato specifico laddove da un lato la ditta ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione della ausiliata il requisito mancante e d’altro lato l’ausiliata si è impegnata ad assumere ogni conseguenza pregiudizievole che potesse derivare dallo svolgimento del servizio.
Il Consiglio di Stato, adìto dalla seconda classificata per ottenere la riforma della decisione di primo grado, con la sentenza n. 6236 del 2013 ha integralmente confermato le statuizioni del Giudice di prime cure, aggiungendo che, trattandosi di avvalimento di un requisito di carattere economico finanziario, non era necessaria l’indicazione dei requisiti organizzativi e materiali messi a disposizione da parte della ditta ausiliaria e che comunque, anche ove fosse ritenuta necessaria la concreta specificazione delle risorse materiali e organizzative, la stazione appaltante avrebbe al più dovuto attivare il potere di soccorso ex art. 46 Codice Contratti, e non già escludere la società ausiliata dalla gara.