Giudizio di anomalia “effettivamente viziato”
Published 23 Luglio 2013 10:50
Un (raro) caso in cui il Giudice amministrativo riscontra palesi vizi di erroneità ed irragionevolezza nel giudizio di anomalia compiuto dalla Commissione di gara
Il T.A.R. Liguria con la sentenza n. 1102/2013 si è pronunciato sul ricorso promosso dal secondo classificato avverso l’aggiudicazione della gara indetta dall’Aeroporto di Genova per l’affidamento del servizio di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia degli aeromobili, ricorso diretto a censurare la decisione della Commissione di gara di non ritenere anormalmente bassa l’offerta della prima classificata.
I Giudici liguri hanno statuito che - fermi i noti limiti alla sovrapposizione del sindacato giurisdizionale rispetto alla decisione assunta dalla Commissione di gara in relazione all’anomalia della offerta - nel caso di specie, poiché tale giudizio era effettivamente viziato con riguardo ad entrambi gli aspetti evidenziati dalla ricorrente, esso poteva essere sottoposto al vaglio del T.A.R..
Sotto un primo profilo, infatti, il costo annuo indicato dall’impresa per il responsabile del servizio èviziato per difetto, avendo tenuto conto delle sole ore effettivamente lavorate e non anche di eventuali malattie, infortuni e maternità, nonché l’eventuale indennità per il servizio notturno, in quanto “un calcolo realistico dei costi occorrenti per la retribuzione dei capiturno avrebbe dovuto prendere a riferimento .. le ore necessarie per assicurare l’ininterrotta prestazione”. Il T.A.R., tra l’altro, non ha accolto le giustificazioni fornite dalla aggiudicataria secondo la quale i costi del responsabile non sarebbero da computarsi esclusivamente all’appalto de quo, intendendo la stessa utilizzare lo stesso dipendente in diversi cantieri contemporaneamente, in quanto “nell’eventualità di contemporanee situazioni di emergenza presso diversi cantieri il responsabile si troverebbe oggettivamente impossibilitato a garantire il proprio tempestivo intervento”.
Sotto un secondo profilo, il giudizio di anomalia è viziato anche perché la Commissione di gara ha omesso di considerare la modalità di impiego del personale offerto dalla aggiudicataria, la quale avrebbe preteso di abbattere i costi del personale ‘prestandolo’ ad altri cantieri, di cui essa asseritamente dispone nelle vicinanze, durante i ‘periodi morti’. I Giudici hanno rilevato come l’impresa aggiudicataria non sia stata in grado di fornire alcuna spiegazione circa l’istituto giuridico di cui avrebbe inteso avvalersi per compiere una siffatta operazione.
Alla luce di tali rilievi il T.A.R. ligure ha, dunque, annullato l’aggiudicazione dell’appalto in favore della prima classificata e, non essendo nelle more intervenuta la stipula del contratto, disposto la ri-aggiudicazione dell’appalto a favore della seconda.