Procedimento ex art. 40 comma 9-quater D.Lgs. 163/2006
Published 02 Aprile 2014 15:38
E’ stato archiviato da parte dell’AVCP il procedimento per la valutazione della responsabilità di una impresa e per la eventuale sua annotazione sul casellario giudiziale avviato a seguito della presentazione da parte dell’impresa stessa, ai fini della qualificazione, di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti della stazione appaltante.
L’Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una impresa nei confronti della quale, a seguito della effettuazione di una revisione straordinaria delle attestazioni SOA rilasciate a decorrere da quando il sistema SOA è entrato in vigore, vale a dire il 1° marzo 2000 (revisione effettuata in ottemperanza a quanto statuito nella previsione contenuta nello Schema di regolamento recante criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006), era stato avviato un procedimento ex art. 40 comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 in quanto era emerso che la società in questione aveva prodotto nel 2000 un falso certificato ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
Detta società ha presentato, dunque, ricorso innanzi all’AVCP evidenziando che la certificazione SOA ottenuta sulla base di quel certificato falso è scaduta ancora nel 2006 e che quel documento non è stato utilizzato per ottenere le successive attestazioni SOA; ha, altresì, evidenziato che è da escludere la possibilità di inventare una sorta di ultrattività degli effetti della presentazione di falsa documentazione avvenuta tredici anni fa e tradottasi nell’ottenimento di certificazioni SOA scadute ormai sette anni fa.
La AVCP, analizzati tali profili, con provvedimento di data 21 marzo 2014 ha deliberato di non procedere nei confronti di detta impresa, archiviando il procedimento avviato ex art. 40 comma 9 quater D.Lgs. 163/2006.