Rimodulazione dell’offerta in sede di giustificazioni
Published 18 Dicembre 2017 16:13
È inammissibile una radicale modificazione dell’offerta in sede di giustificazioni tale da alterarne l’equilibrio economico, allocando diversamente rilevanti voci di costo, ovvero da incidere sugli elementi strutturali della prestazione offerta
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5855 del 2017 si è pronunciato sulla domanda avanzata da una società la quale ha richiesto la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 94/2017 con la quale era stata negata la sussistenza di una inammissibile rimodulazione dell’offerta nel caso di una concorrente la quale, dopo essersi impegnata in sede di presentazione dell’offerta ad impiegare tutti i lavoratori già occupati nello svolgimento del servizio, ha poi, in sede di giustificazioni, dato atto che avrebbe ridotto l’orario di lavoro a detti lavoratori e ne avrebbe contestualmente assunti di nuovi, con contratti di apprendistato o comunque con costi del lavoro inferiore.
Il Consiglio di Stato - dopo aver enunciato il principio giurisprudenziale per cui “il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell'offerta nel suo complesso e pur se il contraddittorio relativo al corretto svolgimento del subprocedimento di verifica è connotato dall'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, dalla sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché dall'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime -purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto - è da tenere in principale considerazione il divieto di una radicale modificazione dell’offerta, che, una volta presentata, deve restare fissa ed invariabile, comunque immune da radicali modificazioni della sua composizione, che ne alterino l’equilibrio economico, allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni, o incidano sugli elementi strutturali della prestazione offerta” – ha accertato che la modificazione del numero dei lavoratori da impiegare nello svolgimento del servizio è elemento essenziale dell’offerta, la cui modifica in sede di giustificazioni è inammissibile.
Vedasi anche l'articolo apparso su L'Amministrativista